IMPIANTI
ANTINCENDIO

SISTEMI DI SICUREZZA

Gli impianti di rilevazione e allarme incendi sono il principale sistema di individuazione di un principio d’incendio e per dare un tempestivo segnale d’allarme per salvaguardare persone e cose.

LUMA IMPIANTI progetta e installa impianti antincendio studiati per garantire la massima sicurezza degli edifici e delle persone che in essi operano e vivono: questi sistemi consistono in specifici meccanismi di allarme e strumenti di difesa attiva e passiva, quali erogatori di acqua o di altre sostanze in grado di spegnere le fiamme o rallentarne l’avanzamento.

La progettazione di adeguati impianti antincendio, deve essere realizzata secondo le specifiche caratteristiche degli edifici in cui gli impianti antincendio verranno installati, siano essi strutture industriali o civili.

In sempre più applicazioni, la sicurezza antincendio è diventata un’esigenza di legge; ma cresce contemporaneamente la richiesta spontanea di una sicurezza completa anche negli uffici, nei negozi.

 

La normativa in pillole (UNI 9795-13)

La norma da indicazioni sui componenti essenziali dell'impianto antincendio, sul suo dimensionamento e sulla relativa distribuzione di rivelatori ed apparati di segnalazione, nello specifico la norma definisce per ogni luogo/utenza.

  • La Centrale di controllo e segnalazione;
  • I Rivelatori di fumo / barriere automatiche d’incendio;
  • I Punti di segnalazione manuale;
  • I Dispositivi di allarme.

Tutti i componenti devono rispondere a determinati criteri di certificazione / In funzione delle condizioni ambientali in cui viene installato un sistema di rilevazione, bisogna scegliere la tipologia più indicata / Esistono svariati sistemi di rivelazione per soddisfare le esigenze più disparate e per le condizioni più estreme.

I nostri tecnici sono dipendenti interni preparati e formati per intervenire su impianti di rilevazione fumi in genere ma nello specifico impianti Notifier; abbiamo istituito come da DM 01.09.2021 VVF una parte del personale come TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO.

Il nuovo DM che andrà in vigore dal prossimo settembre 2022 specifica quanto segue:

DM 01, 02 e 03 settembre 2021.

Nel mese di settembre 20201 il Ministero dell’Interno ha emanato tre importanti decreti in materia di antincendio, che entreranno in vigore nel corso del 2022. In particolare, i tre decreti sono:

DM 01 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021;

DM 02 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021.

DM 03 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021.

DM 01 settembre 2021

Definizioni

All’art. 1 del DM 01 settembre 2021 vengono fornite le seguenti definizioni:

- manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

- controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

- sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

La figura del “tecnico manutentore qualificato

Ai sensi del DM 01 settembre 2021, tutti gli interventi di manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati. Si tratta di appositi tecnici in possesso dei requisiti tecnico professionali stabiliti nell’allegato II del DM 01 settembre 2021.

Registro dei controlli

Tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un apposito registro su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.

Tale obbligo era già previsto dal DM 10 marzo 1998 ma viene mantenuto in vigore anche dal DM 01 settembre 2021.

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